Descrizione
Si informano gli operatori interessati che, ai sensi dell’art. 5 dell’Ordinanza n. 51/2025 della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Gallipoli, attualmente in vigore, nel periodo compreso tra il terzo sabato del mese di maggio e la terza domenica di settembre, il servizio di salvamento deve essere garantito anche dai soggetti che svolgono attività di noleggio di attrezzature balneari e dalle strutture dedicate alla balneazione insistenti su area privata.
Il servizio di assistenza e salvataggio deve prevedere, tra l’altro:
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una postazione di salvataggio ogni 80 metri di fronte mare, sopraelevata e ben visibile;
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la presenza di assistenti bagnanti muniti di idoneo brevetto in corso di validità;
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dotazioni di sicurezza complete (natante a remi, salvagenti, bandiere di segnalazione, attrezzature di soccorso).
Le SCIA relative alle attività balneari e di noleggio attrezzature dovranno contenere la documentazione attestante l’installazione e l’ubicazione delle postazioni di salvataggio.
In mancanza, si procederà ai sensi dell’art. 19 della Legge n. 241/1990.
Si ricorda, inoltre, che la fascia di demanio marittimo prospiciente la battigia, antistante le postazioni di salvataggio, deve essere lasciata obbligatoriamente libera.
