Regole di calcolo della tariffa
Art. 3 lett. j del TITR – Obblighi trasparenza tramite siti internet. Regole di calcolo della tariffa, con indicazione in forma fruibile per gli utenti, anche attraverso esempi, delle variabili su cui si basa il calcolo della quota fissa e della quota variabile, delle riduzioni applicabili agli utenti domestici e non domestici, dei meccanismi di conguaglio delle imposte applicabili.
La TARI (Tassa sui Rifiuti) è il tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti.
La tariffa è determinata sulla base di un apposito Piano Economico Finanziario commisurato ad anno solare, redatto dall’Ente e approvato da AGER (Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti) e da ARERA (Autorità Nazionale di Regolazione per Energia Reti e Ambiente).
La tariffa è composta da una quota fissa + una quota variabile. La quota fissa è determinata in relazione alle componenti essenziali di costo del servizio riferite in particolare a investimenti, ammortamenti e costi delle attività di spazzamento e lavaggio. La quota variabile è determinata in relazione alle quantità di rifiuti conferiti applicando un sistema presuntivo basato su indici e parametri stabiliti dalla normativa di riferimento, il DPR 158/99. Il calcolo delle suddette quote fissa + variabile è differenziato a seconda che si tratti di una utenza domestica o di una utenza non domestica. Il totale della TARI è dato dalla somma di quota fissa + quota variabile al netto di eventuali riduzioni applicabili (vedi sezione RIDUZIONI) a cui occorre aggiungere l’addizionale del 5% corrispondente al tributo provinciale TEFA.
VARIABILI E MODELLO DI CALCOLO DELLA TARI PER UTENZE DOMESTICHE
QUOTA FISSA: è determinata in relazione ai mq di superficie soggetta a tributo (alloggio + eventuali pertinenze coperte) sulla base di coefficienti determinati annualmente ai sensi del DPR 158/99. L’addebito per Quota Fissa riportato in bolletta si ottiene moltiplicando la relativa tariffa annua, come sopra determinata, per il numero di giorni del periodo di riferimento (ad esempio per il periodo gennaio/giugno i giorni sono 181, ovvero 182 negli anni bisestili) e dividendo per i giorni dell’anno (365, ovvero 366 negli anni bisestili).
QUOTA VARIABILE: è determinata in relazione al numero degli occupanti mediante coefficienti determinati annualmente ai sensi del DPR 158/99. L’addebito per Quota Variabile riportato in bolletta si ottiene moltiplicando la relativa tariffa annua per il numero di giorni del periodo di riferimento (ad esempio per il periodo gennaio/giugno i giorni sono 181, ovvero 182 negli anni bisestili) e dividendo per i giorni dell’anno (365, ovvero 366 negli anni bisestili).
Per l’anno in corso (2023) i coefficienti approvati con D.C.C n. 12 del 22/03/2023 sono i seguenti:
MODELLO DI CALCOLO PER UTENZE DOMESTICHE
Comp. Nucleo Quota fissa €/mq Quota variabile €/anno Esempio
1 0,481 45,62 L’ammontare dovuto si ottiene dalla somma della quota fissa + la quota variabile ove:
– La Quota fissa si applica alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono la relativa pertinenza, sulla base delle tariffe fissate per unità di superficie in relazione al numero degli occupanti;
– La Quota variabile è determinata in relazione al numero degli occupanti. La pertinenza ha la sola quota fissa in quanto la quota variabile è già inclusa nell’abitazione di riferimento.
Esempio: famiglia di 4 componenti con abitazione di 100 mq e pertinenza di mq. 30
Abitazione: 0,693 * 100 + 274,30 = 217,55 Pertinenza: 0,693 * 30 = € 20,79
Totale: € 238,34
Tributo provinciale: 429,00*5% = 11,917 Totale complessivo: € 250,257
RIDUZIONE COMPOSTAGGIO (-30% sulla parte variabile): (percentuale esemplificativa, consultare il Regolamento sul compostaggio domestico)
1 COMP 45,62 * 30% = – 13,69 euro
2 COMP 91,23 * 30% = – 27,37 euro
3 COMP 116,89 * 30% = – 35,07 euro
4 COMP 148,25* 30%= – 44,48 euro
5 COMP 185,32* 30%= – 55,60 euro
6 COMP 213,83 * 30%= – 64,15 euro
2 0,565 91,23
3 0,642 116,89
4 0,693 148,25
5 0,712 185,32
6 o più 0,706 213,83
VARIABILI E MODELLO DI CALCOLO DELLA TARI PER UTENZE NON DOMESTICHE
QUOTA FISSA: è determinata in relazione ai mq di superficie soggetta a tributo, in base all’utilizzo dichiarato o accertato dell’immobile, applicando un sistema di coefficienti potenziali di produzione previsti dalla normativa di riferimento. L’addebito per Quota Fissa riportato in bolletta si ottiene moltiplicando la relativa tariffa annua per il numero di giorni del periodo di riferimento (ad esempio per il periodo gennaio/giugno i giorni sono 181, ovvero 182 negli anni bisestili) e dividendo per i giorni dell’anno (365, ovvero 366 negli anni bisestili).
QUOTA VARIABILE: è determinata in relazione ai mq di superficie soggetta a tributo, in base all’utilizzo dichiarato o accertato dell’immobile, applicando un sistema di coefficienti presuntivo che per ogni singola tipologia di attività prende a riferimento una produzione annua kg/mq ritenuta congrua entro specifici parametri previsti dalla normativa di riferimento. L’addebito per Quota Variabile riportato in bolletta si ottiene moltiplicando la relativa tariffa annua per il numero di giorni del periodo di riferimento (ad esempio per il periodo gennaio/giugno i giorni sono 181, ovvero 182 negli anni bisestili) e dividendo per i giorni dell’anno (365, ovvero 366 negli anni bisestili).
Per l’anno in corso (2023) i coefficienti approvati con D.C.C n. 12 del 22/03/2023 sono i seguenti:
MODELLO DI CALCOLO PER UTENZE DOMESTICHE
Anche per le UTENZE NON DOMESTICHE (UND), l’ammontare dovuto a titolo di TARI si ottiene dalla somma della quota fissa + la quota variabile. In tal caso, tuttavia, non si tiene conto degli occupanti ma soltanto delle superfici e dei coefficienti di potenziale produzione
Riduzioni tariffarie
Art. 3 lett. k del TITR – Obblighi trasparenza tramite siti internet. Informazioni per l’accesso alle eventuali riduzioni tariffarie accordate agli utenti in stato di disagio economico e sociale e la relativa procedura, ove le suddette riduzioni siano previste;
Il Regolamento TARI approvato con Deliberazione CC n. 11 del 22/03/2023, agli artt. 24, 25, 26, 26 bis e 32 prevede l’applicazione della tariffa in misura ridotta nei seguenti casi:
CRITERI PER LE RIDUZIONI (Art. 24)
Le riduzioni tariffarie sono determinate in relazione ai seguenti criteri:
a. all’uso stagionale e/o temporaneo da parte di chi detiene abitazioni secondarie o di chi risiede all’estero;
b. alla detenzione di locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da altra documentazione atta a comprovare tale condizione;
c. all’occupazione di fabbricati rurali ad uso abitativo.
CRITERI PER LE AGEVOLAZIONI (Art. 25)
Le agevolazioni tariffarie sono applicate in relazione ai seguenti criteri:
a. al diverso impatto sul costo di organizzazione e di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti connesso all’evolversi dell’incidenza di tali situazioni;
b. alla quantità di rifiuti che le utenze non domestiche dimostrano di aver avviato al recupero.
CASI DI RIDUZIONE E AGEVOLAZIONE (Art. 26)
La tariffa unitaria della tassa è ridotta nei casi e nella misura sotto indicata:
a. del 20 per cento per locali, detenuti da utenze non domestiche, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da altra documentazione atta a comprovare tale condizione;
b. del 20 per cento per le unità adibite ad abitazione, tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni in cui non siano presenti soggetti residenti;
c. di un dodicesimo per ogni mese di interruzione del servizio, qualora tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente, in ogni caso la misura massima del prelievo non potrà superare il 20 per cento della tariffa;
d. del 20 per cento per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, comprese le categorie “parcheggio estivo a pagamento” e “noleggio lettini ed ombrelloni”- (la riduzione è applicata a condizione che venga presentata la denuncia di cessazione attività al termine della stagione estiva);
e. del 10 per cento per unità abitative in cui risiedono nuclei familiari di due o più componenti che dimostrino con regolare contratto di locazione registrato che almeno uno dei componenti sia domiciliato fuori dal Comune di residenza per motivi di lavoro o di studio. Si precisa che tale riduzione del 10 per cento potrà essere applicata per ciascun componente domiciliato fuori dal comune di residenza, per un massimo di due componenti per nucleo familiare.
f. Per le superfici in cui si abbia contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali, tossici o nocivi, sono applicati gli abbattimenti indicati al precedente articolo 10.
2. Le riduzioni di cui sopra saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata, previo accertamento dell’effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette, a partire dall’anno in cui viene presentata la richiesta.
3. Le riduzioni di cui al comma 1 non sono cumulabili e si applicano alla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, se debitamente dichiarate e documentate nei termini di legge.
RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA COMPOSTAGGIO (ART. 26 bis)
Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 30 per cento della quota variabile del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l’anno successivo in modo continuativo. La suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune/soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell’attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.
AGEVOLAZIONI PER AVVIO AL RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI (Art.32)
1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
3. Le utenze non domestiche che avvieranno autonomamente a recupero solo una parte dei propri rifiuti urbani a decorrere dall’anno successivo all’anno in corso, con obbligo di comunicazione entro il 30 giugno dell’anno in corso, dovranno garantire l’intera gestione di almeno una frazione merceologica per il periodo non inferiore a due anni.
3 bis Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 che si siano avvalse di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico a decorrere dall’anno 2022 e 2023, la scelta rimane vincolante per cinque anni con facoltà, a discrezione del gestore pubblico, di rientro anticipato prima del termine fissato.
4. Le utenze non domestiche che si avvalgono dell’esenzione, conferendo i rifiuti al di fuori del servizio pubblico, dovranno comunicare i dati inerenti i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nel mese precedente. La trasmissione dei dati dovrà essere effettuata dal soggetto appositamente individuato per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, indicato nella Delega trasmessa unitamente all’istanza di cui all’Art. 2. La comunicazione dei dati dovrà avvenire utilizzando esclusivamente il format di cui all’allegato 2, da trasmettere sia in formato .xls, sia in formato .pdf. a mezzo PEC, all’indirizzo comunedisalve@pec.rupar.puglia.it, entro il giorno 10 di ciascun mese.
5. Nel caso in cui il soggetto delegato alla raccolta e trasporto dei rifiuti gestisca contemporaneamente più utenze, dovrà inoltre inviare un prospetto di sintesi con i dati di tutte le utenze non domestiche servite.
6. Entro il 15 gennaio di ciascun anno, l’utenza non domestica dovrà altresì inviare al Comune le certificazioni rilasciate dagli esercenti degli impianti di selezione, trattamento e recupero dei rifiuti urbani avviati a recupero nell’anno precedente, dando specifica evidenza a quelli avviati a riciclo. Il comune provvedo di conseguenza, mensilmente ed annualmente, a trasmettere tali informazioni all’AGER, ad Arpa e sul portale dell’Osservatorio Rifiuti della Regione Puglia.
6 bis La percentuale di riduzione applicata alla quota variabile sarà calcolata, in base alla tipologia di utenza, in relazione all’incidenza della frazione merceologica del rifiuto avviato a recupero nel complesso della composizione merceologica media di rifiuti attribuito alla stessa utenza secondo la Tabella di seguito riportata unitamente alla relativa associazione tra le categorie tariffarie e le macrocategorie valevoli per il Comune di Salve (Fonte: ISPRA). La composizione merceologica è da considerare applicabile al 70% dei rifiuti prodotti, la restante quota del 30% viene considerato come rifiuto secco residuo o indifferenziato.
Allegati:
Modulo per avvio autonomo al riciclo dei rifiuti urbani
Modulo trasmissione dati delle UND